Il Comitato Vincitori Non Assunti ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero) nasce con l’obiettivo di favorire e sostenere l’assunzione dei vincitori al concorso per esami a 107 posti, la cui graduatoria definitiva è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
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Manovra: altri due emendamenti per la riorganizzazione dell'ICE

Insieme all'emendamento che avevamo già segnalato e che prevede l'istituzione di "Italia Internazionale Spa", sono presenti altre due versioni dell'art. 7-bis in materia di riassetto dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero. Qui di seguito i testi attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato:


«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione delle funzioni in materia di commercio con l'estero e risparmi di spesa conseguenti al riassetto dell'Istituto nazionale per il commercio estero-lCE)

1. Al Ministero degli affari esteri sono trasferite con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le seguenti funzioni, attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300:

a) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera»;

b) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «anche medante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali»;

c) comma 2-bis, lettera b);

d) comma 2-bis, lettera d, limitatamente alle parole:0 «definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del ministero dell'economia e delle finanze».

2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis della Iegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono conseguentemente modificati gli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri, senza aumentare il numero delle strutture dirigenziali di livello generale. e del ministero dello sviluppo economico con decreto del presidente del Consiglio dei miinistri, non avente natura regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le modalità per il trasferimento al ministero degli affari esteri delle risorse di cui al comma 1.

3. l poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, nei confronti dell'Istituto nazionale per il commercio estero sono trasferiti al Ministero degli affari esteri in vista del riassetto dell'Ente entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le unità operative all'estero dell''ICE sono conseguentemente integrate negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ICE per lo svolgimento all'estero delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68. Con decreto non avente natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle predette risorse da parte degli uffici all'estero dei Ministero degli affari esteri, in applicazione delle vigenti norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE.

Sono altresì attribuiti al Ministero degli Affari Esteri i poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, nei confronti della SIMEST S.p.A.».

4. DaIl'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, deve risultare una diminuzione non inferiore al 30 per cento degli oneri di funzionamento all'estero a carico dell'erario per l'Istituto nazionale per il commercio estero nel 2009».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 7-bis.

(Soppressione della rete all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero (IGE) e razionalizzazione delle funzioni in materia di commercio con l'estero)

1. È soppressa la rete all'estero dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Le unità operative all'estero dell'ICE confluiscono negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, che, con l'obiettivo di ridurre i relativi costi per l'erario, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ICE per lo svolgimento all'estero delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68. Con decreto non avente natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle predette risorse da parte degli ufficiali all'estero del Ministero degli affari esteri, in applicazione delle vigenti norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE. I poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, nei confronti dell'istituto nazionale per il commercio estero sono trasferiti al Ministero degli affari esteri in vista del riassetto dell'Ente entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono altresì attribuiti al Ministero degli Affari esteri i poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, nei confronti della SIMEST S.p.A..

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, deve risultare una diminuzione non inferiore al 40 per cento degli oneri di funzionamento all'estero a carico dell'erario per l'Istituto nazionale per il commercio estero nel 2009.

2. Sono conseguentemente trasferite al Ministero degli affari esteri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le seguenti funzioni, attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: ''per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera'';

b) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: ''anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali'';

c) comma 2-bis, lettera b);

d) comma 2-bis, lettera e), limitatamente alle parole: ''definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze''.

3. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni sono conseguentemente modificati gli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri, senza aumentare il numero delle strutture dirigenziali di livello generale, e del Ministero dello sviluppo economico, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le modalità per il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle risorse di cui al comma 2».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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